Il transgenico e i suoi limiti(nota a Corte di Giustizia UE6 settembre 2012 in causa C-36/11)3 Roberta Bianchi
Corte di Giustizia UE, sez. IV, sentenza 6 settembre 2012, causa C-36/11
Pres. Bonichot, Est. Larsen - P. s.r.l. c. Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
La messa in coltura di organismi geneticamente modificati quali le varieta` del mais MON 810 non puo` essereassoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l’impiego e la commercializzazione di tali varieta`sono autorizzati ai sensi dell’articolo 20 del Regolamento (Ce) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e le medesime varieta` sono stateiscritte nel catalogo comune delle varieta` delle specie di piante agricole previsto dalla Direttiva n. 2002/53/Ce delConsiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varieta` delle specie di piante agricole, emendata con ilRegolamento n. 1829/2003.
L’articolo 26 bis della Direttiva n. 2001/18/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emis-sione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la Direttiva n. 90/220/Cee delConsiglio, come modificata dalla Direttiva n. 2008/27/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008,non consente a uno Stato membro di opporsi in via generale alla messa in coltura sul suo territorio di tali organismigenetica mente modificati nelle more dell’adozione di misure di coesistenza dirette a evitare la presenza accidentaledi organismi geneticamente modificati in altre colture.
colture convenzionali, biologiche e transegeniche, senzarischi di contaminazione. L’intera storia nasce dalla Decisione n. 98/294/Ce (5) del-
Trattasi di una domanda di pronuncia pregiudiziale, pro-
posta dal Consiglio di Stato alla Corte Ce nell’ambito di
3 Avvocato in Parma. Esperta in diritto ambientale.
una vertenza tra Pioneer Hi Bred Italia SpA (societa` pro-
(1) Direttiva n. 2001/18/CE, regolante l’emissione deliberata nell’ambiente e
duttrice e distributrice di sementi a livello mondiale) e il
l’immissione in commercio di OGM (G.U.C.E. L 106, 17 aprile 2001).
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in
(2) D.Lgs n. 212/2001, disciplinante l’autorizzazione alla messa in coltura di
cui si controverte sulla legittimita`, a norma della Direttiva
prodotti sementieri da parte del Ministro delle politiche agricole e forestali
n. 2001/18/Ce (1), della decisione del Ministero, adottata
(di concerto con il Ministro dell’ambiente e del Ministro della sanita` e con pa-rere favorevole della Commissione per i prodotti di varieta` OGM), previa predi-
sulla base del D.Lgs n. 212/2001 (2) e D.L. n. 279/
sposizione di misure idonee a garantire che le colture derivanti da OGM non
2004 (3), disciplinanti la messa in coltura di semi OGM
entrino in contatto con le colture tradizionali e non arrechino danni biologici
sul territorio italiano, di sospendere il rilascio dell’autoriz-
all’ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarita` agro-ecologiche, am-bientali e climatiche delle relative zone (Omissis).; pena la sanzione con arresto
zazione, richiesta da Pioneer, di coltivare ibridi di mais
da sei mesi a tre anni e ammenda fino a 100 milioni di vecchie Lire, anche in
geneticamente modificati della varieta` MON 810, gia` in-
caso di revoca o sospensione dell’autorizzazione (G.U. 8 giugno 2001, n. 131).
seriti nel Catalogo comune delle piante agricole commer-
(3) D.L. n. 279/2004, convertito in legge n. 5, 28 gennaio 2004 (G.U. 29 no-
cializzabili nella Comunita` allegato alla Direttiva n. 2002/
53/Ce (4), in attesa dell’adozione, da parte delle Regioni,
di misure tecniche idonee a garantire la coesistenza tra
la Commissione europea del 22 aprile 1998 di consentire
OGM nel rispetto della normativa comunitaria in vigo-
la commercializzazione del granoturco OGM Zea mais
Linea MON 810, richiesta da Monsanto Europe SA sul
b) del diritto, o meno, di ciascuno Stato di vietarla in
fondamento della Direttiva n. 90/220/Cee (6), ora sosti-
attesa di riscontri scientifici e tecnici idonei ad esclu-
tuita dalla Direttiva n. 2001/18/Ce.
derne le potenzialita` lesive e contaminanti.
Da allora sono state sollevate diverse questioni, che han-
Dai dati normativi forniti, la Corte ha dedotto che, a nor-
no visto protagonista quasi sempre Monsanto, in materia
ma della Direttiva n. 2001/18/Ce, le necessita` di tutela
di brevetti e alimenti contenenti OGM (7) tra cui, da
della salute umana e dell’ambiente possano considerarsi
ultimo, quella riguardante il mais OGM NK 603, anch’es-
soddisfatte per un periodo di nove anni decorrenti dalla
so brevettato da Monsanto ed inserito nel Catalogo co-
notifica alla Commissione europea della prima domanda
mune della Direttiva n. 2002/53/Ce, ed ora sospettato di
Durante questo tempo, secondo la Corte, le sementi e le
Nel caso in esame Pioneer SpA ha sostenuto di essere
piante inserite nel Catalogo comune della Direttiva n.
autorizzata all’immissione sul mercato di mais della va-
2002/53/Ce possono essere commercializzate libera-
rieta` OGM MON 810 in base al sistema di autorizzazio-
mente all’interno dell’Unione, e la circolazione degli ali-
ne unica, previsto dal Regolamento (Ce) n. 1829/
menti e dei mangimi autorizzati dal Regolamento (Ce) n.
2003 (9) per gli alimenti e i mangimi contenenti OGM.
1829/2003 costituisce un aspetto essenziale del mercato
In particolare, pur non essendosi proceduto, come ecce-
pito dal Ministero, al rinnovo della notifica per l’autorizza-
Emergerebbe pertanto che, secondo l’attuale normativa,
zione entro la data del 17 ottobre 2006, stabilita dalla
uno Stato membro non sia, di regola, libero di subordina-
Direttiva n. 2001/18/Ce, l’impiego e la commercializzazio-
re ad un’autorizzazione nazionale la coltivazione di OGM
ne di OGM MON 81 avrebbero comunque dovuto, se-
gia` approvati a livello comunitario, mentre divieti o limiti
condo Pioneer SpA, considerarsi autorizzati in Italia in
possono essere introdotti, in via eccezionale ed urgente,
solo qualora si accerti che tali prodotti possano compor-
a) gia` esistenti a norma del Regolamento (Ce) n. 1829/
tare gravi rischi per la salute umana e l’ambiente ai sensi
2003 e, come tali, notificati alla Commissione entro i
del Regolamento (Ce) n. 178/2002 (11).
nove anni previsti per la domanda di rinnovo di auto-
Riguardo al divieto temporaneo di coltivare OGM in atte-
rizzazione dal Regolamento (Ce) n. 641/2004 (10) (nel-
sa dell’adozione di misure di coesistenza, la Corte ha
la specie presentata il 4 maggio 2007, a fronte della
osservato che la Direttiva n. 2001/18/Ce (art. 26 bis) ha
prima richiesta inoltrata il 5 maggio 1998);
previsto la sola facolta`, e non l’obbligo, per gli Stati mem-
b) iscritti nel Catalogo comune della Direttiva n. 2002/53/
bri, di introdurle, cosı` da evitare che eventuali astensioni,o indugi, su simili interventi possano protrarsi per periodiillimitati e costituire mezzi per aggirare le prescrizioni co-
munitarie e paralizzare il mercato. In linea di principio, un’interpretazione che consentisse
Analizzando il caso oggetto della causa principale, la Cor-
agli Stati membri di imporre divieti a propria discrezione
te ha ritenuto che il Consiglio di Stato le chiedesse di
sarebbe dunque contraria, secondo la Corte, al sistema
istituito dalle Direttive n. 2001/18/Ce e n. 2002/53/Ce e
a) la messa in coltura di OGM MON 810 possa essere
dal Regolamento (Ce) n. 1829/2003, finalizzati a garantire
assoggettata ad una procedura nazionale di autorizza-
la libera circolazione dei prodotti autorizzati in Europa.
zione quando il loro impiego e commercializzazione
In altri termini, tali disposizioni non consentirebbero agli
siano stati gia` autorizzati dal Regolamento (Ce) n.
Stati membri di negare o sospendere l’autorizzazione a
1829/2003 e gli stessi appartengano ad una speciegia` iscritta nel Catalogo comune allegato alla Direttivan. 2002/53/Ce, e
b) la Direttiva n. 2001/18/Ce consenta ad uno Stato
membro di opporsi alla messa in coltura di OGM sulproprio territorio nelle more dell’adozione di misure
(7) V. sentenze della Corte CE:– 10 settembre 2011, in causa C-442/09 e
dirette ad evitare l’ibridazione accidentale di altre col-
– 6 luglio 2010, in causa C-428/08.
In altri termini, la valutazione della Corte si e` incentratasul duplice aspetto:
a) dell’obbligo, o meno, di richiedere un’autorizzazione
nazionale da parte di chi coltiva e commercializza
coltivazioni di OGM, gia` autorizzati nell’Unione, in attesa
za dei diritti stabiliti dai Trattatti, una norma che consenta
agli Stati di adottare misure nazionali basate su motiva-
Al contrario, sempre secondo la Corte, agli Stati e` con-
zioni afferenti alla liberta` di scelta, di cittadini e agricoltori,
sentito, al momento attuale, di introdurre restrizioni o
di rifiutare la messa in coltura, potenzialmente contami-
divieti di colture transgeniche solo in zone geografica-
nante, di varieta` OGM in zone limitrofe alle proprie colti-
mente delimitate e su motivazioni scientifiche che accer-
vazioni ed evitare possibili ibridazioni lungo l’intera filiera
tino la presenza di rischi di contaminazioni involontarie
alimentare (art. 26 ter), a prescindere dalla provata cer-
con colture tradizionali o biologiche.
In proposito si rileva come il Regolamento (CE) n. 1829/
In questo modo, il nuovo Regolamento verra` ad integrare
2003 autorizzi a tener conto, nel corso dei singoli esami
l’attuale sistema di autorizzazione (art. 26 bis), stretta-
di valutazione, di fattori diversi da quelli rappresentati dai
mente legato ai soli rischi accertati per la salute umana
rischi per la salute e per l’ambiente di cui al Regolamento
Con la maggiore flessibilita` concessa dall’art. 26 ter, gliStati membri potranno vietare coltivazioni indesiderate diOGM sul loro territorio, nonostante l’esistenza di un’au-
torizzazione unica rilasciata per tutta l’UE.
La disapprovazione, da parte della maggioranza degli Sta-
La scelta della Commissione e` stata, come spesso acca-
ti, di interpretazioni, come quella della sentenza in esa-
de, oggetto di critiche da parte di operatori del settore,
me, compromettenti la loro autonomia decisionale ha
secondo i quali l’introduzione di divieti potrebbe costitui-
dato, da sempre, luogo a reclami e richieste di modifica
re ostacoli al commercio di OGM e distorsioni della con-
dell’attuale normativa comunitaria (12).
correnza e di conflitti con altre Istituzioni comunitarie,
In esito alla richiesta ufficiale di tredici Stati membri del
come il Parlamento europeo e il Consiglio (18), i quali
giugno 2009 (13),la Commissione europea ha pertanto
hanno espresso perplessita` in merito alla scelta della
presentato, con decisione del 13 luglio 2010, la Proposta
base giuridica per la nuova normativa e alla compatibilita`
di Regolamento di modifica della Direttiva n. 2001/18/Ce
della Proposta con gli accordi GATT, cosı` creando una
in merito al diritto, per gli stessi Stati, di limitare o vietare
situazione politicamente incerta (19).
coltivazioni di OGM sul proprio territorio (14).
In particolare, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno
Per le innumerevoli implicazioni che il problema OGM
obiettato che misure prese da Stati o Regioni a loro totale
riveste a livello mondiale, il 17 novembre 2010 il Comi-
discrezione rischierebbero di essere adottate in virtu` di
tato economico e sociale europeo (CESE) ha espresso
criteri etici o morali, difficilmente difendibili dinanzi alla
Parere favorevole alla Proposta della Commissione (15),riconoscendo l’apprezzabilita` e fondatezza dei dubbi, diordine etico, salutistico e socio-economico, avvertiti
(12) Nel marzo 2009 la richiesta della Commissione europea di abrogare le
Per questi motivi il CESE ha condiviso l’iniziativa della
misure nazionali di salvaguardia esistenti (nella specie in Austria e in Unghe-
Commissione di affrontare questioni delicate, come la
ria) perche´ fondate su motivazioni scientifiche insufficienti era stata respintadal Consiglio.
liberta` degli Stati membri di decidere sull’uso di OGM a
(13) AT, BG, IE, EL, CY, LV, LT, HU, LU, MT, NL, PL e SI.
propria discrezione, e la scelta di adottare un Regolamen-to quale base giuridica, come tale vincolante e diretta-
(14) COM(2010) 375 def. - 2010/0208 (COD).
mente applicabile nei singoli ordinamenti senza necessi-
(15) (G.U.C.E. C 054, 19 febbraio 2011).
ta`, a differenza delle direttive, di recepimenti e trasposi-
(16) La base giuridica della direttiva e` l’articolo 114 TFUE (gia` art. 95 TCE), ri-
guardante il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari
Tutto cio` al fine di addivenire ad una soluzione sostenibile
aventi per oggetto l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno.
e promuovere un quadro normativo europeo omogeneo
(17) L’art. 26 ter dispone, infatti, che le motivazioni adducibili alla base di di-vieti o restrizioni debbono essere diverse da quelle gia` considerate dalla va-
e compatibile con il corretto funzionamento del mercato
lutazione dei rischi per la salute e l’ambiente previste dal sistema di autoriz-
interno dell’UE, l’affidabilita` degli operatori e la credibilita`
zazione per gli OGM vigente a livello UE, o che si ricolleghino ad esse.
del sistema a livello internazionale.
(18) In materia di ambiente esiste, a livello europeo, una ripartizione di com-
In particolare, la questione delle restrizioni nazionali alle
petenze, spesso non priva di «conflitti istituzionali», secondo la quale, alla fine,
coltivazioni transgeniche appare, secondo la Commissio-
la Commissione comunque «dispone» (art. 4 Trattato Ce), come avvenne du-
ne, strettamente collegata alla coesistenza con altre col-
rante il percorso di definizione, elaborazione e approvazione, di testi comples-si, come la Direttiva n. 98/2008/Ce sui rifiuti.
ture e alla responsabilita` per danni da OGM in caso dicontaminazioni indesiderate.
(19) Nel marzo 2009 la richiesta della Commissione europea di abrogare lemisure nazionali di salvaguardia esistenti in Austria e Ungheria era stata,
Sul piano tecnico-legislativo, si tratta di inserire, in con-
ad esempio, disapprovata dal Consiglio poiche´ fondata su motivazioni scien-
formita` dei principi di sussidiarieta`, precauzione e certez-
Corte CE sul piano giuridico (20) e incompatibili con le
mento e di responsabilita` transfrontaliere, poiche´ non
disposizioni dell’OMC in materia di scambi commerciali.
esistono, attualmente, obblighi codificati di indicazionedei luoghi di coltivazione degli OGM da parte degli Stati,ma solo informazioni scambiate su basi contrattuali.
Il consiglio del CESE sarebbe pertanto quello di imporre
Nel suo Parere, il CESE ha valutato la Proposta della
agli Stati di comunicare le informazioni relative alle pro-
Commissione europea nel contesto temporale e temati-
prie coltivazioni OGM all’Ufficio europeo per la coesisten-
co di revisione del sistema di autorizzazione in vigore,
destinato a concludersi nei primi mesi del 2013.
Simili misure potrebbero agevolare eventuali ricorsi giuri-
Si tratta, secondo il CESE, di un aggiornamento del qua-
sdizionali in caso di contaminazioni accidentali e richieste
dro normativo per gli alimenti e i mangimi geneticamente
di risarcimenti per i danni derivanti da OGM coltivati oltre
modificati, adeguato agli orientamenti dell’Autorita` euro-
frontiera, dato che l’attuale regime di responsabilita` am-
pea per la sicurezza alimentare (EFSA), istituita dal Rego-
bientale dell’Ue, previsto dalla Direttiva n. 2004/35/
lamento (Ce) n. 178/2002, e alla relazione della Commis-
Ce (23), non copre in modo adeguato questo tipo di sini-
sione sul monitoraggio ambientale e le conseguenze so-
stri, ed il settore assicurativo continua a rifiutarne la co-
cio-economiche delle coltivazioni di OGM (21).
In particolare, l’attenzione del Comitato si e` concentrata
Poiche´ e` prevedibile che gli Stati membri che vogliano
sull’aspetto della coesistenza e responsabilita` per le ibri-
introdurre divieti di coltivazioni OGM si basino in futuro
dazioni tra colture geneticamente modificate, convenzio-
sul nuovo art. 26 ter diverrebbe, di conseguenza, deter-
nali e biologiche, e sulla necessita` di introdurre misure a
minante che le decisioni in materia siano fondate su basi
tutela delle riserve naturali e degli interessi economici e
giuridiche solide di diritto internazionale.
culturali delle RegioniIn proposito, il Comitato ha osservato che i presuppostiper la coesistenza tra OGM e non OGM possono variare
a seconda delle condizioni locali, soprattutto in zone agri-
Tra l’imminente entrata in vigore del nuovo Regolamento
cole di produzione di origine controllata (DOC), presso le
CE e la sentenza della Corte del 6 settembre 2012, il
quali non sono praticabili coltivazioni parallele.
problema della nocivita` degli OGM si e` posto, in termini
Si tratta di prodotti dotati di marchi di qualita` e provenien-
piu` allarmanti, in esito ai recentissimi studi scientifici,
za a garanzia delle aspettative dei consumatori, per cui
eseguiti da un’equipe di biologi molecolari dell’Universita`
molte Regioni si sono dichiarate zone libere da OGM,
di Caen (Francia) e pubblicati da Le Nouvel Observateur
come tali indisponibili a subire rischi di contaminazioni.
su Food and Chemical Toxicology del 19 settembre
Al fine di garantire gli interessi degli enti locali, e di raffor-
2012, in relazione alla brevettatura, da parte di Monsanto,
zare la certezza giuridica della Proposta, il CESE ha sugge-
del mais OGM NK 603, tra i piu` venduti al mondo, utiliz-
rito di introdurre, in allegato all’art. 26 ter, un elenco indi-
zato negli Stati Unititi dal 2000 e commercializzato in
cativo di motivazioni concrete che gli Stati membri potreb-
Europa dal 2005 con destinazione alimentare (anche)
bero invocare per limitare o vietare le coltivazioni di OGM.
umana, il quale avrebbe, secondo gli esperti francesi,
Secondo il CESE, tali chiarimenti servirebbero da lex spe-
effetti cancerogeni testati sugli animali (24).
cialis rispetto ai motivi elaborati in precedenza dalla giuri-sprudenza della Corte Ce (22), garantendo cosı` una mag-giore compatibilita` con le regole dei Trattati e del mercato
Un altro aspetto importante e` rappresentato, ad avviso
del Comitato, dagli obblighi internazionali derivanti dal-
– C-142/05 Mickelsson and Roos; C-188/04 Alfa Vita;
l’OMC/GATT e dal Protocollo di Cartagena in funzione
del nuovo Regolamento, che potrebbe determinare van-
taggi in termini di commercializzazione e variazioni dei
(22) In argomento, la sentenza della Corte di giustizia C-165/08 del 16 luglio
prezzi, influendo sul comportamento dei consumatori.
2009 ha evidenziato come un semplice divieto nazionale di autorizzazione di
In tal senso, affinche´ i consumatori europei abbiano liber-
sementi OGM non sia compatibile con le disposizioni dell’UE., dimostrando leattuali difficolta` incontrate dagli Stati membri nel presentare motivazioni di-
ta` di scelta tra alimenti (o mangimi) con o senza OGM,
verse da quelle legate alla tutela della salute e dell’ambiente.
occorrerebbe una tracciabilita` e un’etichettatura tali da
(23) G.U.C.E. L 143, 30 aprile 2004.
garantire che prodotti provenienti da determinate Regioninon siano contaminati con sementi non autorizzate nel-
(24) In passato, le conclusioni dei test sugli OGM NK 103 da parte di Mon-santo per valutare l’insorgenza del cancro sui ratti erano state tratte da studi
l’UE o importate da Paesi terzi di dubbia provenienza.
basati su un arco temporali della durata di 90 giorni, mentre quelli francesi
Il problema riveste, soprattutto, le questioni di sconfina-
sono stati calcolati nell’arco di 725 giorni.
I risultati di ricerche come quella francese stanno, natu-
A prescindere dai vantaggi o svantaggi economici, dalle
ralmente, sollevando conflitti e cori di critiche non solo
opinioni (scientifiche, politiche e sociali) pro o contro gli
nell’ambiente medico-scientifico ma in tutti gli ambienti,
OGM, animate da interessi e reazioni emotive, e dalle
direttamente o indirettamente legati alle biotecnologie e
riserve in attesa di conclusioni sicure sulla loro nocivita`
all’uso di OGM, da quello agricolo e contadino, spode-
per la salute umana e l’ambiente, il problema centrale
stato della propria autonomia produttiva dall’invasione
verte in ogni caso, come messo in evidenza in queste
delle multinazionali, a quello industriale, per i brevetti
pagine, sulla liberta` e il diritto di scelta consapevole di
acquisiti e i diritti di invenzione, al commercio degli ali-
ciascun individuo, agricoltore o consumatore, di optare o
menti, al problema della fame mondiale nonche´, infine,
meno, direttamente o indirettamente, per questo tipo di
alla protezione degli ecosistemi e al pericolo di distruzio-ne della biodiversita`, tema prioritario del VII Programmaeuropeo per l’ambiente del 2012 connesso alle manipo-
(25) Proposta di risoluzione del Parlamento europeo 2009-2014 INI
Si tratta di problematiche, tra loro intrecciate, che coin-
(2011)2194 RR/895199IT.doc. PE478.523v02-00, del 20 aprile 2012.
volgono l’ambiente e l’economia planetaria, dalle piccole
aziende, alle grandi imprese, agli organismi internazionali
per la tutela dell’alimentazione umana e il controllo dei
– Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA);
cambiamenti climatici, come l’Agenzia europea per la
– Bioversity/Consultative Group on International Agricultural Research
sicurezza alimentare (EFSA) (26), l’Organizzazione delle
– Global Donor Platform for Rural Development;
Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), e
– Global Forum on Agricultural Research (GFAR).
l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) (27).
L’agricoltura e l’industria alimentare sono, infatti, tra i
– R. Bianchi, Alimentazione sostenibile ed effetto serra: due normative col-
comparti produttivi che maggiormente interferiscono
legate secondo l’ultima conferenza mondiale sul clima, in questa Rivista,
con l’ambiente in quanto, piu` di altri, utilizzano e trasfor-
mano le risorse naturali e i prodotti derivati.
(29) Gli studi della FAO hanno individuato diverse tipologie d’impatto degli
Negli ultimi anni, il problema ha assunto nuove dimen-
allevamenti sull’ecosistema globale, attribuibili nelle rispettive percentuali del:1) 3-4% alle deiezioni animali, responsabili dei processi di acidificazione ed
sioni, dovute al contemporaneo aumento delle coltiva-
eutrofizzazione in misura superiore ai pesticidi e ai fertilizzanti chimici;
zioni estensive e degli allevamenti intensivi, principali
2) 10-12% alle deforestazioni delle zone pluviali per la creazione di pascoli
consumatori di cereali e responsabili dell’effetto ser-
destinati ad allevamenti di bovini e ovini;
3) 13-14% allo sfruttamento di terre fertili per la produzione ed esportazio-
Sul presupposto che lo spazio riservato all’agricoltura oc-
4) 15-18% ai trattamenti per la conservazione e la consumabilita` delle carni
cupa circa il 30% della superficie terrestre non coperta
con sostanze inquinanti, come azoto e composti chimici inorganici;
dai ghiacci, recenti studi condotti per conto della FAO
5) 20% agli scarti di macellazione (grassi animali, ossa, interiora), causa del
costante aumento di discariche abusive e sotterramenti illegali ad opera
hanno, infatti, calcolato una percentuale d’impatto degli
delle stesse aziende di produzione, non disponibili a sostenere costi ag-
allevamenti sull’ecosistema globale di circa il 18% supe-
giuntivi per altri trattamenti, e conseguente inquinamento dei terreni e
riore a quella dei trasporti su strada, di cui il 10-12%
attribuibile alle deforestazioni delle zone pluviali e la con-
6) 45% al consumo delle risorse idriche da parte degli allevamenti per la pro-
versione in terreni agricoli coltivati a cereali (29), il com-
7) 18% alle emissioni di azoto, diossido di carbonio e metano prodotte dal-
parto produttivo che maggiormente utilizza OGM e ma-
l’industria zootecnica, responsabile di un quinto del riscaldamento terre-
nipola le specie vegetali esistenti.
stre ed in misura superiore al settore dei trasporti nel suo complesso.
Ne e` derivato che gli animali da macello allevati su scala
In proposito, l’Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti e l’Isti-tuto Nazionale di Scienze dell’Allevamento del Giappone hanno calcolato che
industriale, quali predatori di risorse essenziali del pia-
l’industria zootecnica utilizza, attualmente, l’equivalente di un gallone di ben-
neta e generatori di gas serra in misura superiore alle
zina per produrre mezzo chilo di carne di manzo allevato con cereali, produ-
attivita` umane, siano divenuti un rischio significativo
cendo emissioni pari ad un’autovettura media ogni 250 chilometri in termini
per l’inquinamento ambientale e le sue conseguenze sul-
di diossido di carbonio e bruciando energia sufficiente a tenere accesa per 20giorni una lampadina da 100 watt.
(30) Poiche´ la produzione mondiale di carne potrebbe raddoppiare entro il
Secondo la FAO, la piaga della fame non dipenderebbe,
2050 in relazione alla domanda di consumo, con effetti potenzialmente ca-
inoltre, dalla carenza di cibo ma dalla poverta` (assenza di
tastrofici per la biosfera, la riduzione della produzione industriale di bestiame
occupazione e di potere di acquisto da parte delle fasce
e` stata inserita tra le priorita` nel »Quadro Globale per i Servizi Climatici», ela-
meno abbienti), dalla distribuzione scorretta dei prodotti
borato in esito alla Terza Conferenza Mondiale sul Clima di Ginevra, il VerticeAlimentare Mondiale di Roma e il Summit di Copenaghen, di agosto, settem-
di prima necessita` (31), dagli sprechi e dall’abuso di con-
sumo di carni nei Paesi industrializzati, che non giustifi-
(31) La destinazione al consumo animale di prodotti calorici utili per l’alimen-
cano alcuna accelerazione verso produzioni piu` massic-
tazione umana in paesi in via di sviluppo comporterebbe anche l’esodo di po-
polazioni povere verso paesi ricchi o confinamento in terre marginali.
produzione e sulle conseguenze (ambientali e salutisti-
membri a norma dell’art. 249 del Trattato Ce, di adottare
che) delle coltivazioni transgeniche a lungo raggio e a
misure interne piu` restrittive e di maggior tutela rispetto
a quelle dettate dalla normativa comunitaria.
In tal senso, la manipolazione genetica si differenzia dalsemplice intervento umano per il potenziamento dellecapacita` produttive, esistente da millenni nella culturaagricola (dagli innesti all’uso dei fertilizzanti) in quanto siimpone, con effetti estensivi e prevaricanti, su altri terri-tori coltivati in modo convenzionale o biologico, con ilrischio di estinguere molteplici forme di vita vegetaleper fare spazio a singole specie di OGM immuni dadiserbanti, infliggendo all’ambiente un trauma irreversi-bile. Questi motivi, uniti ai recenti allarmi per le possibili con-seguenze di certe varieta` transgeniche sulla salute uma-na, hanno indotto la Francia a sospendere l’importazionedi sementi e mangimi contenenti mais OGM NK 603 inattesa di ulteriori valutazioni sui livelli di rischio e dell’en-trata in vigore del nuovo Regolamento.
Poiche´, secondo la sentenza del 6 settembre 2012, nes-suna autorizzazione concessa a livello comunitario puo`essere negata o sospesa in attesa dell’adozione di normequadro per la definizione di misure di coesistenza daparte delle Regioni e delle Province autonome ai sensidel D.L. n. 279/2004, dalla decisione della Corte CE con-segue il via libera alle coltivazioni di mais transgenicoMON 810 sul nostro territorio, senza restrizioni. Tenuto conto che il prossimo Regolamento comunitarionon potra`, in ogni caso, influire sulla decisione della Cor-te, interpretativa della legge comunitaria vigente all’epo-ca dei fatti in causa (32), e il Consiglio di Stato remittentenon potra`, di conseguenza, prescindere dalla stessa edimpedire le coltivazioni di OGM richieste da Monsanto(gia` autorizzate in Europa) l’Italia sara` costretta, allo statodei fatti, ad accettarle. Al Governo, e alle Regioni, non resta dunque ora, comeunica soluzione idonea a prevenire rischi di contamina-zioni genetiche (anche in considerazione dell’estensionelimitata del nostro prezioso territorio, e degli stretti con-fini tra i nostri campi coltivati) e distorsioni del mercatoagricolo (grande risorsa nazionale insieme alla cultura e alturismo), quella di adottare, con sollecitudine, misure disalvaguardia interne nel rispetto del Regolamento (Ce) n. 1829/2003, preferibilmente prima dell’inevitabile pronun-cia del Consiglio di Stato e delle conseguenze irreversibiliche potrebbero derivare dal suo adeguamento alle dichia-razioni pregiudiziali della Corte CE.
Trattandosi, in ogni caso, di principi posti a tutela dellasalute e dell’ambiente, l’Italia che, come la Francia, da
(32) Si vedano le sentenza:– 4 ottobre 2012 (Sesta sezione), in causa C-403/11;
sempre osteggia l’industria degli OGM, potrebbe avva-
lersi in proposito anche della facolta`, accordata agli Stati
Corte di Giustizia UE, sez. IV, sentenza 6 settembre 2012, causa C-36/11
1 - La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 26 bis della Direttiva n. 2001/18/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi gene-ticamente modificati e che abroga la Direttiva n. 90/220/CEE del Consiglio (G.U.C.E. L 106, pag. 1), come modificatadalla Direttiva n. 2008/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008 (G.U.C.E. L 81, pag. 45; inprosieguo: la «Direttiva n. 2001/18»), letto alla luce della Raccomandazione della Commissione n. 2003/556/Ce, del 23luglio 2003, recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenzatra colture transgeniche, convenzionali e biologiche (G.U.C.E. L 189, pag. 36; in prosieguo: la «Raccomandazione del23 luglio 2003»), e della Raccomandazione della Commissione del 13 luglio 2010, recante orientamenti per l’elabo-razione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle coltureconvenzionali e biologiche (G.U.C.E. C 200, pag. 1; in prosieguo: la «Raccomandazione del 13 luglio 2010») (omissis)
Procedimento principale e questione pregiudiziale
43 - Con Decisione n. 98/294/Ce, del 22 aprile 1998, concernente l’immissione in commercio di granturco genetica-mente modificato (Zea mays L. Linea MON 810) a norma della Direttiva n. 90/220 (G.U.C.E. L 131, pag. 32), laCommissione autorizzava la commercializzazione delle linee pure ed ibride provenienti dalla linea del mais MON 810,su richiesta della Monsanto Europe SA (in prosieguo: la «Monsanto Europe»), sul fondamento della Direttiva n. 90/220. 44 - L’11 luglio 2004, la Monsanto Europe notificava alla Commissione, ai sensi, in particolare, dell’articolo 20,paragrafo 1, lettera a), del Regolamento n. 1829/2003, le varieta` del mais MON 810 quali «prodotti esistenti». 45 - L’8 settembre 2004, la Commissione approvava l’iscrizione di 17 varieta` derivate dal mais MON 810 nel catalogocomune. 46 - La Monsanto Europe non effettuava una notifica all’autorita` nazionale competente, prima del 17 ottobre 2006, aisensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della Direttiva n. 2001/18. 47 - Il 4 maggio 2007, la stessa chiedeva il rinnovo dell’autorizzazione all’immissione sul mercato delle varieta` del maisMON 810 sulla base dell’articolo 20, paragrafo 4, del Regolamento n. 1829/2003. 48 - La Pioneer e` una societa` produttrice e distributrice, a livello mondiale, di sementi convenzionali e geneticamentemodificate. 49 - Essa intende coltivare le varieta` del mais MON 810 iscritte nel catalogo comune. 50 - Il 18 ottobre 2006, essa presentava al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali una richiesta diautorizzazione alla messa in coltura di tali varieta` ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 212/2001. 51 - Con la nota n. 3734 del 12 maggio 2008, il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimentodelle politiche di sviluppo economico e rurale comunicava alla Pioneer di non poter procedere all’istruttoria della suarichiesta di autorizzazione alla messa in coltura di ibridi di mais geneticamente modificati, gia` iscritti nel catalogocomune, «nelle more dell’adozione, da parte delle regioni, delle norme idonee a garantire la coesistenza tra coltureconvenzionali, biologiche e transgeniche, come previsto dalla circolare del Mipaaf [Ministero delle Politiche agricolealimentari e forestali] del 31 marzo 2006». 52 - Nell’ambito del suo ricorso diretto all’annullamento di detta nota, la Pioneer ha contestato la necessita` diun’autorizzazione nazionale per la coltivazione di prodotti quali gli OGM iscritti nel catalogo comune. 53 - Essa ha contestato peraltro l’interpretazione dell’articolo 26 bis della Direttiva n. 2001/18 secondo la quale lacoltivazione di OGM in Italia non sarebbe consentita fino all’adozione degli strumenti normativi regionali idonei agarantire la coesistenza fra colture transegeniche, convenzionali e biologiche. 54 - In tali circostanze, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte laseguente questione pregiudiziale:«Se, qualora lo Stato membro abbia ritenuto di subordinare il rilascio dell’autorizzazione alle coltivazioni di OGM,ancorche´ iscritti nel [catalogo comune], a misure di carattere generale idonee a garantire la coesistenza con coltureconvenzionali o biologiche, l’articolo 26 bis della [Direttiva n. 2001/18], letto alla luce della [Raccomandazione del 23
luglio 2003] e della sopravvenuta [Raccomandazione del 13 luglio 2010], debba essere interpretato nel senso che, nelperiodo antecedente l’adozione delle misure generali:a) l’autorizzazione debba essere rilasciata, avendo ad oggetto OGM iscritti nel [catalogo comune];b) ovvero, l’esame dell’istanza di autorizzazione debba essere sospeso in attesa dell’adozione delle misure di carat-tere generale;c) ovvero, l’autorizzazione debba essere rilasciata, con le prescrizioni idonee ad evitare nel caso concreto il contatto,anche involontario, delle colture transgeniche autorizzate con le colture convenzionali o biologiche circostanti».
55 - Al fine di stabilire la portata della questione pregiudiziale occorre, in limine, determinare il contesto normativo delprocedimento principale. 56 - In primo luogo, si deve constatare che per le varieta` del mais MON 810 non si e` proceduto alla notifica per ilrinnovo dell’autorizzazione entro la data del 17 ottobre 2006, di cui all’articolo 17, paragrafo 2, della Direttiva n. 2001/18. 57 - In secondo luogo, si deve constatare che l’impiego e la commercializzazione di sementi delle varieta` del maı¨sMON 810 sono autorizzati su un duplice fondamento. 58 - Sono autorizzati in quanto le varieta` in causa costituiscono «prodotti esistenti» ai sensi dell’articolo 20 delRegolamento n. 1829/2003, essendo state notificate come tali alla Commissione, conformemente ai paragrafi 1,lettera a), e 4 di detto articolo, l’11 luglio 2004, ossia anteriormente al 18 ottobre 2004, e avendo costituito oggetto diuna domanda di rinnovo d’autorizzazione il 4 maggio 2007, ossia entro i nove anni previsti a tal fine con decorrenza dal5 maggio 1998, data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Decisione n. 98/294, e scadenza il 5 maggio2007, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del Regolamento n. 641/2004. 59 - L’impiego e la commercializzazione di sementi delle varieta` del mais MON 810 sono autorizzati altresı` perche´ talivarieta` sono state iscritte nel catalogo comune disciplinato dalla Direttiva n. 2002/53. 60 - Occorre peraltro rilevare che, sebbene le varieta` del mais MON 810 siano autorizzate ai sensi dell’articolo 20 delRegolamento n. 1829/2003 e iscritte nel catalogo comune in applicazione della Direttiva n. 2002/53, trova applicazionel’articolo 26 bis di quest’ultima. 61 - Si osservi, infine, che solo la Raccomandazione del 23 luglio 2003 e` pertinente ratione temporis nel procedimentoprincipale. 62 - Cosı` delimitato il contesto giuridico di quest’ultimo, si deve ritenere che, con la sua questione pregiudiziale, ilgiudice del rinvio chieda, in sostanza, se la messa in coltura di OGM quali le varieta` del mais MON 810 possa essereassoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l’impiego e la commercializzazione di dette varieta`sono autorizzati ai sensi dell’articolo 20 del Regolamento n. 1829/2003 e tali varieta` sono state iscritte nel catalogocomune previsto dalla Direttiva n. 2002/53. Il medesimo giudice chiede pure se l’articolo 26 bis della Direttiva n. 2001/18 consenta a uno Stato membro di opporsi alla messa in coltura sul proprio territorio di tali OGM nelle moredell’adozione di misure di coesistenza dirette a evitare la presenza accidentale di OGM in altre colture.
Sull’obbligo di richiedere un’autorizzazione nazionale
63 - Il Regolamento n. 1829/2003 enuncia, al considerando 1, che la libera circolazione degli alimenti e dei mangimisicuri e sani costituisce un aspetto essenziale del mercato interno. L’articolo 19, paragrafo 5, del medesimo Rego-lamento precisa che l’autorizzazione concessa conformemente alle procedure di quest’ultimo e` valida in tutta l’Unio-ne. 64 - Da parte sua, la Direttiva n. 2002/53 enuncia, al considerando 11, che e` necessario che le sementi e le piante allequali si applica tale direttiva possano essere commercializzate liberamente all’interno dell’Unione dal momento dellaloro inserzione nel catalogo comune. Il suo articolo 16, paragrafo 1, prescrive, di conseguenza, agli Stati membri divigilare affinche´, con effetto a partire dalla data di pubblicazione nel catalogo comune, le sementi delle varieta`ammesse in applicazione delle disposizioni di detta direttiva non siano soggette ad alcuna restrizione di mercatoper quanto concerne la varieta`. 65 - Risulta, quindi, che il Regolamento n. 1829/2003 e la Direttiva n. 2002/53 mirano entrambi a consentire il liberoimpiego e la libera commercializzazione degli OGM sull’intero territorio dell’Unione, in quanto autorizzati conforme-mente al primo e iscritti nel catalogo comune in applicazione della seconda.
66 - Risulta peraltro, alla luce dei considerando 9, 33 e 34 del Regolamento n. 1829/2003 nonche´ degli articoli 4,paragrafi 4 e 5, e 7, paragrafo 4, della Direttiva n. 2002/53, che le condizioni imposte da questi due atti normativi,rispettivamente, per un’autorizzazione o un’iscrizione nel catalogo comune rispondono alle necessita` di tutela dellasalute e dell’ambiente. 67 - Quanto ai prodotti esistenti il cui impiego e commercializzazione sono autorizzati in virtu` dell’articolo 20 delRegolamento n. 1829/2003, il legislatore dell’Unione ha considerato, in sostanza, che tali necessita` fossero soddi-sfatte provvisoriamente, al momento della notifica di tali prodotti, per effetto della valutazione operata in fase diautorizzazione anteriore a norma della Direttiva n. 90/220 o della Direttiva n. 2001/18. 68 - Mediante il rinvio effettuato dall’articolo 20, paragrafo 4, del Regolamento n. 1829/2003 all’articolo 23 e, tramitequest’ultimo, agli articoli 18 e 19 del medesimo Regolamento, lo stesso legislatore ha poi assimilato i prodottiesistenti a prodotti autorizzati inizialmente sul fondamento del Regolamento n. 1829/2003 sotto il profilo della valu-tazione dei rischi per la salute e per l’ambiente in fase di richiesta di rinnovo delle autorizzazioni. 69 - Emerge da tali constatazioni che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, uno Stato membro non e` libero disubordinare a un’autorizzazione nazionale, fondata su considerazioni di tutela della salute o dell’ambiente, la coltiva-zione di OGM autorizzati in virtu` del Regolamento n. 1829/2003 ed iscritti nel catalogo comune in applicazione dellaDirettiva n. 2002/53. 70 - Al contrario, un divieto o una limitazione della coltivazione di tali prodotti possono essere decisi da uno Statomembro nei casi espressamente previsti dal diritto dell’Unione. 71 - Fra tali eccezioni figurano, da un lato, le misure adottate in applicazione dell’articolo 34 del Regolamento n. 1829/2003 nonche´ quelle disposte ai sensi degli articoli 16, paragrafo 2, o 18 della Direttiva n. 2002/53, disposizioni che nonsono oggetto del procedimento principale, e, dall’altro, le misure di coesistenza prese a titolo dell’articolo 26 bis dellaDirettiva n. 2001/18.
Sul divieto di coltivazione di OGM nelle more dell’adozione di misure di coesistenza
72 - Si deve constatare per prima cosa che, come sottolineano il governo spagnolo e la Commissione, l’articolo 26 bisdella Direttiva n. 2001/18 prevede solo una facolta` per gli Stati membri di introdurre misure di coesistenza. 73 - Pertanto, nell’ipotesi in cui uno Stato membro si astenesse da qualsivoglia intervento nel settore, un divieto dicoltivazione di OGM potrebbe protrarsi per un periodo di tempo illimitato e costituire un mezzo per aggirare leprocedure previste agli articoli 34 del Regolamento n. 1829/2003 nonche´ 16, paragrafo 2, e 18 della Direttiva n. 2002/53. 74 - Un’interpretazione dell’articolo 26 bis della Direttiva n. 2001/18 che consenta agli Stati membri di emanare un taledivieto sarebbe dunque contraria al sistema istituito dal Regolamento n. 1829/2003 e dalla Direttiva n. 2002/53,sistema che consiste nel garantire la libera e immediata circolazione dei prodotti autorizzati a livello comunitario eiscritti nel catalogo comune, una volta che le necessita` di tutela della salute e dell’ambiente siano state prese inconsiderazione nel corso delle procedure di autorizzazione e di iscrizione. 75 - In definitiva, l’articolo 26 bis della Direttiva n. 2001/18 puo` dar luogo a restrizioni, e perfino a divieti geografica-mente delimitati, solo per effetto delle misure di coesistenza realmente adottate in osservanza delle loro finalita`. Taledisposizione non consente, pertanto, agli Stati membri di decidere una misura come quella oggetto del procedimentoprincipale la quale, nelle more dell’adozione di misure di coesistenza, vieta in via generale la coltivazione di OGMautorizzati ai sensi della normativa dell’Unione e iscritti nel catalogo comune. 76 - Alla luce del complesso delle considerazioni precedenti, occorre rispondere alla questione sollevata nel sensoche:- la messa in coltura di OGM quali le varieta` del mais MON 810 non puo` essere assoggettata a una proceduranazionale di autorizzazione quando l’impiego e la commercializzazione di tali varieta` sono autorizzati ai sensi dell’arti-colo 20 del Regolamento n. 1829/2003 e le medesime varieta` sono state iscritte nel catalogo comune previsto dallaDirettiva n. 2002/53 (omissis)
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