GIUDICE DI ULTIMA ISTANZA IN MATERIA DI DOPING DECISIONE
sul ricorso proposto da William Gennaro Uzzi
la decisione della Commissione d’Appello Federale della Federazione
Italiana Giuoco Calcio in data 29.9.2005 (Com. Uff. n. 9/C del 29 settembre
Osserva il Collegio che dagli atti del procedimento e dei giudizi svoltisi
dinanzi agli organi di giustizia federale di primo e secondo grado risulta che il
17 aprile 2005, in occasione del controllo antidoping disposto per la gara
Taranto – Igea Virus, valida per il campionato di serie C2, il medico sociale
della squadra tarantina, dott. William Uzzi, somministrava ai calciatori
Silvestri e Sergi, sorteggiati per il controllo antidoping e già presenti
all’interno dei locali adibiti all’accertamento, una compressa di Lasix
(sostanza vietata in quanto contenente quale principio attivo il furosemide
appartenente alla classe dei diuretici categoria S5 lista WADA 2005),
motivando tale assunzione con la difficoltà ad urinare da parte di entrambi gli
atleti e quindi con la finalità di forzare la diuresi.
Ad avviso del ricorrente, l’indicazione di somministrare la sostanza vietata
era dovuta anche all’intento di far fronte allo stato di necessità in cui si
sarebbero trovati i due calciatori sorteggiati per il controllo antidoping. Le
condizioni soggettive dei due atleti (“sintomi di vomito e dolori addominali”)
imponevano una decisione immediata ed il sanitario, trovandosi dinanzi ad
una situazione di emergenza, avrebbe provveduto “con scienza e coscienza”.
Dinanzi a tale argomentazione difensiva, questo Collegio ha ritenuto
necessario nominare due periti (il prof. Caprino ed il prof. Pichi, cattedratici di
indubbia fama con particolare esperienza nel settore del doping) al fine di
accertare se la situazione di fatto, quale quella descritta dal medico, potesse
assumere i connotati dello stato di necessità, così ritenendosi “necessitata”
l’assunzione della sostanza vietata da parte dei calciatori.
Ebbene, a tale interrogativo, secondo la miglior scienza ed esperienza
medica e secondo quanto precisato dai periti con argomentazioni dotate di
supporto scientifico e logico, deve darsi risposta negativa: “non esiste nessuna
indicazione terapeutica che bisogna far assumere furosemide per assunzione
volontaria e orale di acqua . nemmeno un’eventuale presenza di vomito e di
dolori addominali può giustificare l’assunzione di un diuretico”. “Il lasix serve
esclusivamente per l’eliminazione di liquidi già assorbiti e non di masse
d’acqua ancora presenti nell’apparato gastro intestinale”. Di conseguenza,
essendo avvenuta la somministrazione, a detta anche degli stessi atleti, proprio
dopo che questi avevano assunto notevoli quantità di acqua, l’indicazione
terapeutica del dott. Uzzi, secondo cui occorreva somministrare un diuretico,
risulta non solo inutile, ma sfornita del tutto di adeguato supporto medico-
Va anche precisato, inoltre, che, nel caso di specie, non risultano
assolutamente presenti gli estremi fattuali dello stato di necessità.
Il calciatore Silvestri afferma che, a seguito dell’assunzione di quasi tre litri
d’acqua, “avvertivo dolori all’altezza dello stomaco”. Sergi, invece, ha
precisato di avere anche lui assunto quasi tre litri di acqua “tanto che ho
Ebbene, la sintomatologia dichiarata dai calciatori non appare verosimile e
comunque non è assolutamente idonea a concretizzare quella situazione di
grave pericolo alla vita e all’integrità fisica della persona che è richiesta
dall’ordinamento perché si possa validamente invocare l’esimente dello stato
di necessità. Mai gli atleti si trovarono in una situazione tale da dover
richiedere l’intervento urgente, non differibile e non sostituibile da parte di un
sanitario: i calciatori “parteciparono” alla discussione che vide contrapposto il
dott. Uzzi ed il dott. Grassi, ispettore medico addetto al controllo antidoping
sulla possibilità di somministrare il farmaco vietato; chiesero spiegazioni sulle
conseguenze dell’assunzione; interloquirono sia con il dott. Uzzi che con il
dott. Grassi; il calciatore Silvestri dopo aver assunto la compressa, dichiarò
anche che era disponibile a “vomitare” per espellerla; entrambi gli atleti
continuarono, dopo avere assunto la compressa, ad assumere acqua sino alla
minzione; lasciarono volontariamente lo stanza destinata ai controlli anti-
Nessun pericolo di vita e all’integrità fisica corsero, quindi, gli atleti di
guisa che dovesse loro somministrarsi un farmaco (del tipo salva vita), tanto
più un farmaco non idoneo come quello indicato dal dott. Uzzi.
Risulta quindi provata la violazione al regolamento antidoping da parte del
dott. Uzzi e sul punto risultano pienamente condivisibili le motivazione della
Corte di Appello Federale della F.I.G.C. “ laddove osserva che è veramente
difficile propendere per la tesi che in occasione di una conclamata difficoltà ad
urinare, nonostante l’ingestione di grandi quantitativi di liquidi, possa
assumere ruolo di efficace ed immediato ausilio l’assunzione di una compressa
di diuretico (con i relativi tempi di assorbimento) e che anche per tali motivi è
altrettanto difficoltoso ipotizzare uno stato di necessità giuridicamente
rilevante, quel che conta è che è stata riscontrata nel referto relativo ai
campioni biologici degli atleti la furosemide, ovvero un diuretico, sostanza di
per sé vietata in quanto agente mascherante e questo senza regolare procedura
medica di autorizzazione ed esenzione a fini terapeutici.
Né, ai fini della sussistenza dell’illecito per doping, è necessario dimostrare
che la indicazione del medico di far assumere il diuretico ai calciatori sia
avvenuto per mascherare la presenza di altre sostanze vietate e, quindi, per
eludere il controllo antidoping. Costituisce violazione del regolamento
antidoping, ai sensi dell’art. 1.9, la somministrazione ad un atleta di una
sostanza vietata. Se ciò avviene da parte di chi esercita la professione medica,
il fatto illecito deve considerarsi aggravato (di conseguenza nell’atto di
deferimento doveva essere richiesta l’applicazione della sanzione di cui all’art.
19.4.2. aumentata per la presenza della circostanza aggravante di tipo
Nel caso di specie, poi, concorre a smentire ulteriormente la tesi difensiva
del ricorrente anche quanto accaduto nel corso della successiva gara Taranto-
Rende del 24 aprile 2005. In quell’occasione il calciatore Signorile,
sorteggiato per il controllo antidoping, risultava positivo per furosemide,
sostanza identica a quella rilevata nel corso del controllo del 17 aprile
effettuato nei confronti dei calciatori Sergi e Silvestri. L’atleta, interrogato il
21.6.2005, dichiarava che, mentre era in attesa di effettuare il controllo
antidoping, un collaboratore della società (Domenico Gennarelli) gli
consegnava una pasticca dicendogli che la stessa gli era stata prescritta dal
dott. Uzzi al fine di facilitare la minzione. Domenico Gennarelli confermava
di avere consegnato all’atleta la pasticca aggiungendo che la stessa gli era stata
“mandata dal massaggiatore”, il quale l’aveva rassicurato che “il professore è
informato” (riferendosi al dott. Uzzi) e comunque di avvisare il dott. Uzzi”. Il
dott. Uzzi, con dichiarazione giurata dinanzi a pubblico ufficiale ha ammesso
di avere somministrato una compressa di Lasix al calciatore Signorile Nicola
“ciò è avvenuto davanti ai componenti presenti (medico e rappresentanti di
lega) sotto la mia personale responsabilità, in quanto il giocatore, affetto da
tensione nervosa, non era in condizione di effettuare la diuresi per l’esame
delle urine richiesto”. La circostanza poi risulta dal verbale del controllo
In tal caso, dunque, la somministrazione, anche a detta dello stesso medico,
sarebbe avvenuta esclusivamente per facilitare la diuresi e prescinde del tutto
da ragioni riconducibili ad un asserito stato di necessità in cui si sarebbe
venuto a trovare, suo malgrado, il Signorile. Ebbene, si è già osservato che la
somministrazione di Lasix allorché il calciatore abbia ingerito quantità di
acqua ancora presenti nell’apparato digerente sia del tutto inutile e non
supportata da alcun fondamento scientifico e mal si concilia con un intento di
facilitare la minzione. Ma la finalità dichiarata dal medico risulta anche di
dubbia attendibilità. Non si vede come mai non si potesse ovviare al ritardo
della minzione con la consueta attesa che anche nel caso dei calciatori Sergi,
Silvestri e Signorile, non appare fuori della norma. Del resto, l’assenza di un
termine regolamentare entro cui deve espletarsi la minzione da parte
dell’atleta, è dovuta proprio al fatto che la difficoltà ad urinare da parte
dell’atleta costituisce un evento prevedibile che si verifica costantemente. Del
resto, alle cronache sportive sono noti i casi in cui gli ispettori medici hanno
atteso per ore e ore i calciatori ovvero hanno anche dormito con gli atleti
nell’attesa di effettuare il prelievo. E tale circostanza deve essere ben nota al
dott. Uzzi, il quale, per quanto dallo stesso dichiarato, ha maturato
un’esperienza trentennale nel mondo dello sport. Non vi era dunque nessuna
ragione di somministrare il Lasix per accelerare una procedura che non deve
assolutamente compiersi entro termini prestabiliti.
Di conseguenza, è più verosimile, in quanto maggiormente aderente ad una
ricostruzione logicamente corretta della realtà fattuale, che il diuretico, in
entrambi i casi, sia stato somministrato per “mascherare” una eventuale
precedente assunzione di furosemide da parte dei calciatori. Ad ulteriore
conferma di ciò, il fatto che sfornita di adeguato fondamento scientifico è
anche l’affermazione del dott. Uzzi secondo cui una sola compressa di Lasix
non sarebbe mai stata riscontrata nel controllo antidoping. Il concetto di
“basso dosaggio” introdotto dal medico non è, a detta dei periti, accettabile, in
quanto la compressa da 0,25 che è stata somministrata è una compressa
normale che svolge un’azione farmacologia piena, è idonea a svolgere un
effetto mascherante, a rivelare la sua presenza nell’urina, soprattutto se la
minzione da parte degli atleti, come nel caso in esame, è avvenuta dopo il
tempo necessario al farmaco per raggiungere il suo effetto
In conclusione, il comportamento posto in essere dal dott. Uzzi in occasione
delle gare sopra indicate concreta pienamente la violazione dell’articolo 1.9
del regolamento antidoping del CONI. Corretta, dunque, l’applicazione, da
parte del Giudice di seconde cure della sanzione dell’inibizione - nella misura
minima (come chiesto dalla Procura nell’atto di deferimento) – per anni
quattro prevista espressamente per la somministrazione di sostanze vietate
dall’art. 19.4.2. del Regolamento Antidoping.
Va, pertanto, rigettato, per l’effetto il ricorso proposto dal dott. Uzzi
avverso la decisione della C.A.F. com. uff. n. 9 del 29.9.2005.
Visti gli art. 20.10 e seguenti del Regolamento dell’attività antidoping del
Respinge il ricorso proposto dal Dott. Uzzi William avverso la decisione
della CAF della FIGC di cui al Comunicato Ufficiale n. 9/C del 29 settembre
2005 e, per effetto, conferma la sanzione dell’inibizione per anni quattro (artt.
19.4.2 in relazione alla violazione di cui all’art. 1.9 del Regolamento
Manda all’Ufficio di Segreteria per la comunicazione del dispositivo alle
parti ed alla Federazione Italiana Giuoco Calcio.
PRESIDENTE estensore
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