Capitolo VII - Cipro
Capitolo VII CIPRO SOMMARIO:7.1 Disciplina. - 7.2 Dall’11 settembre 2001.
Le fonti normative cipriote in materia di segreto bancario sono:— Banking Law n. 66 (I) del 1997 (emendata nel 1999 e nel 2000);— Central Bank Law of Cyprusn. 37 del 1975;— Prevention and Suppression of Money Laundering Activities Law
del 1996. La Banking Law n. 66 (I) del 1997 disciplina il segreto bancario
nella Sezione XI (Banking Secrecy).
L’articolo 29 (Duty to maintain bank secrecy) impone ai direttori,
funzionari, impiegati ed a qualsiasi altra persona possa avere acces-so ai registri della banca, di non divulgare, rivelare o usare per unproprio vantaggio le informazioni relative alla clientela. L’obbligo,naturalmente, persiste anche dopo la cessazione dall’incarico (1°comma).
Nel secondo comma invece sono elencate le deroghe all’obbligo
di riservatezza che, infatti, non sussiste in caso di:— esplicito consenso scritto da parte del cliente o del suo legale
rappresentante circa la divulgazione delle informazioni;
— dichiarazione di fallimento del cliente (se persona fisica) o di-
chiarazione di liquidazione (se il cliente è una persona giuridi-ca);
— procedimento civile tra la banca ed il cliente (o il suo garante),
nel caso in cui le informazioni (relative al conto del cliente)risultino necessarie per il procedimento stesso;
Parte II - Analisi per singoli Paesi
— divulgazione di informazioni alla polizia (nelle ipotesi di legge),
ad un pubblico ufficiale autorizzato o ad un Tribunale (qualorasi renda necessario accedere nel corso delle indagini o nel corsodi un procedimento penale ad informazioni riservate);
— ordine di sequestro, regolarmente notificato alla banca, di capitali
— trasmissione «interna» alla banca o ad altre società del gruppo, di
informazioni dietro richiesta di personale autorizzato della bancastessa o di una sussidiaria del medesimo gruppo o di un revisoreo legale rappresentante della banca;
— richiesta di informazioni «commerciali» su di un cliente, sempre
che siano fornite generiche notizie circa la sua «solvibilità»;
— richiesta di informazioni necessarie per motivi di pubblico inte-
resse o per la protezione di interessi della banca;
— informazioni destinate a confluire nel Central Information Regi-ster disciplinato dall’articolo 411 che conferisce alla Banca Centra- le il potere di emanare direttive finalizzate ad istituire un Central Information Register ed a regolarne l’operatività. Nel registro de- vono essere trascritte tutte le informazioni riguardanti soggetti condannati per l’emissione di assegni scoperti, i soggetti dichia- rati falliti e le società liquidate. Conseguentemente la direttiva deve prevedere misure tese a privare gli stessi del diritto di possedere libretti d’assegni o di aprire conti correnti bancari. L’articolo 43 (Offences, Penalties and Prosecutions), infine, puni-
sce con la reclusione per un periodo non superiore ai 2 anni o con la multa per un ammontare non superiore ai 50.000 cyprus pounds2 oppure con l’applicazione di entrambe, le violazioni delle suddette disposizioni. In caso di recidiva, viene, poi, comminata un’ulteriore multa non eccedente i 1.000 pounds per ciascun giorno di reitera- zione del reato3. 1 Tale eccezione è stata inserita con la Law amending the banking laws of 1997 and 1999 No. 2 1.00 CYP equivale a 1,72182 euro. 3 Da notare che l’importo della multa è particolarmente elevato in quanto corrisponde a circa
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La Central Bank Law n. 37 del 1975 disciplina gli obblighi di
riservatezza circa le transazioni finanziarie concluse dalle entità offshore presenti sul territorio4, le quali sono tenute a rivelare i nominativi dei beneficiari dei conti bancari ai funzionari preposti della Banca Centrale che, a loro volta, sono vincolati al rispetto del segreto bancario, come stabilito dalla Sezione 3 della suddetta legge. Gli operatori offshore, inoltre, sono tenuti a trasmettere le medesime informazioni anche al loro local agent, che però sarà tenuto a renderle pubbliche, eventualmente, solo dietro ordine del Tribunale.
La Prevention and Suppression of Money Laundering ActivitiesLaw del 1996 in materia di riciclaggio di denaro, impone particolariadempimenti alle istituzioni bancarie e finanziarie. In particolare sirichiede:— l’identificazione della clientela;— la tenuta dei registri;— un adeguato addestramento del personale impiegato per rendere
più agevole l’individuazione di transazioni sospette;
— la selezione di personale qualificato per svolgere l’attività di
Money Laundering Compliance Officers. Il mancato rispetto degli obblighi previsti viene punito con la
reclusione o con l’applicazione di una multa o di entrambe.
Inoltre, questa legge attribuisce alla Banca Centrale cipriota la
qualifica di competent supervisory authority assegnandole il compitodi verificare che tutte le banche, che operano a Cipro, rispettino lenormative antiriciclaggio. La Banca Centrale ha predisposto all’uopo
4 Sono circa 50.000 le società offshore presenti sul territorio cipriota; esse possono operare
previa autorizzazione da parte della Banca Centrale cipriota, che viene rilasciata una volta veri-ficata l’esistenza di certi requisiti imposti dalla legge (Exchange Control Law) ed effettuati de-terminati controlli. La candidatura di Cipro per la prossima adesione all’UE ha ovviamente com-portato l’avvio di rilevanti cambiamenti normativi, anche di carattere fiscale che incidono tral’altro sul regime delle entità offshore. In particolare il Governo ha fissato un’unica aliquota perl’imposta sulle società pari al 10% sia per quelle nazionali che per quelle estere, mentre inprecedenza alle società estere era applicata un’aliquota del 4.25%. Il nuovo regime è in vigoredal 1° gennaio 2003. Parte II - Analisi per singoli Paesi
alcune regole che tutti gli istituti bancari sono tenuti ad osservaree che, tra l’altro, dispongono che:— le banche devono procedere all’identificazione della clientela sia
al momento dell’apertura del conto sia prima dell’esecuzione diqualsiasi transazione;
— l’identificazione della clientela deve avvenire mediante documenti
ufficiali, quali ad esempio, il passaporto o la carta d’identità (perle persone fisiche), l’atto costitutivo (per le persone giuridiche);
— se il cliente è una società, è necessario procedere anche all’iden-
tificazione delle persone aventi il potere di firma e, se si tratta di private companies5, anche del beneficiario;
— alle banche è vietato accettare versamenti in contanti in valuta
straniera di ammontare uguale o eccedente i US$ 100.000 senzala preventiva autorizzazione della Banca Centrale di Cipro. Le banche soggette alla giurisdizione cipriota sono, inoltre, tenute
a trasmettere alla Banca Centrale un estratto mensile dei depositi incontanti e delle operazioni di trasferimenti di fondi che deve, tral’altro, specificare:— tutti i depositi in contanti con saldo superiore a CY£ 10.000 (se
il deposito è in valuta locale) o a US$ 10.000 (se il deposito èin valuta estera);
— i trasferimenti sospetti di fondi per importi uguali o superiori ai
— tutti i movimenti bancari (non solo quelli sospetti) uguali o
— i movimenti dei conti bancari che cumulativamente, in entrata ed
in uscita, comportano uno spostamento di fondi superiore ai US$2 milioni;
5 Ogni società che non sia una public company è una private company. Una società a respon-
sabilità limitata per garanzia, a meno che non abbia anche un capitale sociale minimo, e unasocietà a responsabilità illimitata sono sempre private companies in quanto esse non soddisfano irequisiti previsti per le public companies. Come le public companies, possono essere costituite dauna o più persone associate per uno scopo legittimo, firmando un memorandum of association eadempiendo a determinate formalità previste dalla legge. Non è previsto un capitale sociale minimoper la costituzione di una private limited company e le azioni della società non possono esseretrasferite sul libero mercato.
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— una lista contenente i dettagli di conti correnti in valuta straniera
con saldi uguali o eccedenti i US$ 100.000 autorizzati dalla BancaCentrale. È opportuno, infine, ricordare che Cipro non rientra né tra i Paesi
considerati non cooperativi dal GAFI6, né tra le giurisdizioni accu- sate dall’OCSE di attuare pratiche fiscali dannose7.
In seguito ai fatti dell’11 settembre 2001 il Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite ha adottato il 28 settembre 2001 la Risoluzione 13738 con la quale condanna gli atti terroristici ed il loro finanzia- mento. Inoltre, con questo documento, le Nazioni Unite hanno chiesto agli Stati una totale collaborazione che, tra l’altro, passa per la redazione di un Report che illustri tutte le misure, già esistenti nell’ordinamento del Paese, per reprimere ed ostacolare episodi criminosi, nonché quelle che si intende adottare al medesimo scopo.
Il Governo della Repubblica di Cipro ha risposto alla richiesta del
Consiglio di Sicurezza il 21 dicembre 2001 chiarendo che il Paeseè consapevole della assoluta necessità di una cooperazione e di unamobilitazione internazionale nella lotta contro il terrorismo e, pertale motivo, garantisce il proprio impegno e la propria cooperazioneper contrastare il terrorismo internazionale.
Già il 22 novembre 2001 il Parlamento cipriota aveva provveduto
a ratificare la Convention for the Suppression of the Financing of6 Nel 2000 era stata inserita nella lista grigia del FAFT in quanto le misure antiriciclaggio
cipriote, pur essendo considerate positivamente nel loro complesso, erano ritenute carenti in alcuniaspetti. Cfr. par. 3.3.3. 7 Prima della pubblicazione del Rapporto del 2000 contenente la relativa lista nera, Cipro ha
infatti provveduto ad inviare al Segretariato Generale dell’OCSE una lettera di impegno anticipato. Con essa, il Governo cipriota si è impegnato pubblicamente ad avviare un programma che consental’effettivo scambio di informazioni in materia fiscale, la trasparenza e l’eliminazione delle disposi-zioni che attraggono attività finanziarie prive del requisito di effettività. Le fasi specifiche, grazie allequali Cipro intende adeguarsi pienamente agli standards internazionali (entro il termine del 31dicembre 2005 fissato dall’OCSE), vengono concordate con il Forum sulle Pratiche Fiscali Dannose. 8 Cfr. par. 4.3.1 e 4.3.2. Parte II - Analisi per singoli Paesi Terrorism che qualifica il finanziamento del terrorismo reato crimi-nale punito con la detenzione di 15 anni e/o con la multa di CY£1.000.000.
La Banca Centrale cipriota ha inoltre emesso diverse circolari,
dirette a tutte le altre banche locali, richiedendo espressamente ilrispetto delle decisioni del Consiglio di Sicurezza delle NazioniUnite in materia di misure finanziarie predisposte contro i Talebani,Osama Bin Laden e l’organizzazione «Al Qaeda». Tra queste circolariricordiamo:— 20 settembre 2001 – Lettera circolare della Banca Centrale diCipro. Tutte le banche cipriote devono fornire informazioni relativamen-te alla persona di Osama Bin Laden, all’organizzazione «Al Qa-eda» o a qualsiasi altra entità ad essi appartenente o da essicontrollata e che ha o ha avuto rapporti con una banca cipriota.
— 27 settembre 2001 – Lettera circolare della Banca Centrale diCipro. A tutte le banche viene richiesta l’adozione degli strumenti ne-cessari affinché sia applicata la UN Security Council Resolution1267 (1999) e 1333 (2000) che disciplina le sanzioni contro iTalebani, Osama Bin Laden e le loro associazioni.
— 27 settembre 2001 – Lettera circolare della Banca Centrale diCipro. Tutte le banche vengono informate dell’US President Bush’s Exe-cutive Order n. 13224 del 23 settembre 2001, con il quale siimpone il congelamento dei beni di 27 persone collegate alleorganizzazioni terroristiche. Le banche sono tenute ad esaminaredettagliatamente i propri registri e ad informare la Banca Centraledi Cipro circa l’eventuale esistenza, anche nel passato, di rapportibancari con tali soggetti. Ad ulteriore dimostrazione della reale collaborazione di Cipro
nella lotta al terrorismo, va ricordato che essa ha ratificato 10 delle12 Convenzioni/Protocolli Internazionali relative al terrorismo inter-nazionale e nel prossimo futuro dovrebbe provvedere a ratificareanche le altre due rimanenti.
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Malalties en l’edat adulta d’origen fetal o en els Publicacions 2011 Sumatori Factor d’Impacte: 113,206 Alarcón A, Baquero F. Grupo de Estudio de la Infección por citomegalovirus de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica. Revisión y recomendaciones sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección posnatal por citomegalovirus. An Pediatr (Barc) 2011 ; 74 (1