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Convenzioni
doppie imposizioni

Doppie imposizioni e canoni:
convenzioni dell’Italia

di Piergiogio Valente (*)
Alla data del 15 giugno 2011, il network italiano dei trattati per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e per prevenire l’evasione fiscale si è ampliato, a seguito dell’entrata in vigore del trattato
col Qatar.
Inoltre, è entrato in vigore il Protocollo che modifica la convenzione con Malta, autorizzato con legge 30
aprile 2010, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2010, nonché il Protocollo ag-
giuntivo alla convenzione con Cipro.
Pertanto, il network italiano risulta composto da:
- 86 trattati in vigore;
- 3 ratificati (oltre a 2 protocolli di modifica);
- 14 firmati (di cui 4 protocolli di modifica);
- 8 parafati (di cui 3 protocolli di modifica).
Pubblichiamo di seguito una tavola sinottica completa di tutti i trattati in vigore (Tavola n. 1) rispetto al
trattamento dei canoni (rinviando, rispettivamente, ai numeri 6 e 7/2011 della Rivista per gli interessi e i
dividendi).
• M. Gabelli e D. Rossetti, «Modalità di tassazione dei dividendi transfrontalieri», in questo numero della Rivista, pag. 61 Tavola n. 1 - Tavola sinottica "Canoni"
Provvedimento
«erogante»
«percipiente»
Entrata in vigore
Trattato Italia/
ratifica
(ritenuta %)
(ritenuta %)
Arabia Saudita
Argentina
(*) Centro Studi Internazionali GEB Partners Note:
(1) È prevista la ritenuta del 5% nel caso di canoni erogati per l’uso di diritti d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche
(ad esclusione delle pellicole cinematografiche e delle registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive).
(2) È prevista la ritenuta del 10% nel caso di canoni erogati per l’uso di diritti d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche.
n. 8/2011
Convenzioni
doppie imposizioni
Provvedimento
«erogante»
«percipiente»
Entrata in vigore
Trattato Italia/
ratifica
(ritenuta %)
(ritenuta %)
Australia
Bangladesh
Bielorussia
Bulgaria
Cecoslovacchia(8)
(3) Generalmente i canoni sono esenti da ritenuta; la ritenuta non può comunque eccedere il 10% qualora la persona che li rice-ve possieda più del 50% del capitale sociale della società erogante. I canoni erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni pre-viste dalla Direttiva 2003/49/CE.
(4) I canoni sono esenti da ritenuta per un partner di una joint venture, per un’impresa, società o consulente non residente.
(5) I canoni erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevolipreviste da disposizioni interne.
(6) È prevista la ritenuta del 25% in caso di canoni derivanti dall’uso o dalla concessione in uso di marchi di fabbrica o di commercio.
(7) È prevista l’esenzione per i canoni relativi a diritti d’autore ed altre analoghe remunerazioni connesse alla produzione o allariproduzione di un’opera letteraria, drammatica, musicale o artistica, ad eccezione dei canoni relativi a pellicole cinematografi-che e a registrazioni per trasmissioni televisive.
(8) Adottata anche dai due paesi nati dalla suddivisione politica, per i quali non è ancora in vigore una nuova convenzione.
(9) È prevista l’esenzione per i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore suopere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e televisive. Nella Repubblica Ceca, i canonisono soggetti a ritenuta secondo la disciplina transitoria prevista dalla Direttiva 2003/49/CE e dalla Direttiva di modifica2004/76/CE (ritenuta del 10% fino al 31.12.2009) Nella Slovacchia, i canoni sono soggetti a ritenuta secondo le disposizioni in-terne o convenzionali fino alla data del 31.12.2005.
n. 8/2011
Convenzioni
doppie imposizioni

Provvedimento
«erogante»
«percipiente»
Entrata in vigore
Trattato Italia/
ratifica
(ritenuta %)
(ritenuta %)
Corea del Sud
Costa d’Avorio
Danimarca(12)
Emirati Arabi Uniti
(10) Le somme derivanti dall’uso o dalla concessione in uso, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche sono imponi-bili in ragione del 70% dell’ammontare lordo dei canoni con la conseguenza che la ritenuta effettiva è del 7%.
(11) I canoni erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevolipreviste da disposizioni interne.
(12) Ai sensi dell’art. 31 della nuova Convenzione, la stessa entrerà in vigore allo scambio degli strumenti di ratifica o all’appro-vazione e le sue disposizioni si applicheranno: a) con riferimento alle remunerazioni di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1dell’articolo 19 della presente Convenzione, a partire dal 1° gennaio 1993; e b) in tutti gli altri casi, ai redditi imponibili per i pe-riodi d’imposta che iniziano il, o successivamente al 1° gennaio successivo all’anno in cui la Convenzione entrerà in vigore.
(13) Sono esenti da ritenuta i canoni pagati per l’uso o la concessione in uso, di un diritto d’autore su opere letterarie, artisticheo scientifiche (esclusi i canoni per il software, le pellicole cinematografiche ed altre registrazioni sonore o visive), se il beneficia-rio effettivo è un residente dell’altro Stato contraente. I canoni erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Diret-tiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.
(14) È prevista la ritenuta del 5% se i canoni sono pagati per l’uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche. I canonierogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevoli previste da di-sposizioni interne.
n. 8/2011
Convenzioni
doppie imposizioni
Provvedimento
«erogante»
«percipiente»
Entrata in vigore
Trattato Italia/
ratifica
(ritenuta %)
(ritenuta %)
Filippine
Finlandia
Germania
Giappone
Giordania
(15) Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democra-tica Federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali pre-vede, all’art. 3 quanto segue: “3. Con riferimento al paragrafo 2 dell’Articolo 12, qualora il Governo di Etiopia, in una Conven-zione conclusa successivamente alla data della firma della presente Convenzione con altri paesi OCSE, convenga di stabilireun’aliquota inferiore al 20 per cento sull’ammontare lordo dei canoni, l’Etiopia applicherà automaticamente detta aliquota infe-riore ai canoni pagati ai residenti italiani”.
(16) È prevista la ritenuta del 15% nel caso in cui i canoni siano pagati da un’impresa registrata presso il Comitato degli investi-menti delle Filippine ed impegnata in settori preferenziali di attività, nonché nel caso in cui si tratti di canoni relativi a pellicolecinematografiche o a registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive.
(17) È prevista l’esenzione per i canoni ricevuti per l’uso o il diritto d’uso di diritti d’autore su opere letterarie, artistiche o scienti-fiche, escluse le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive. I canoni erogati sonoesenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni in-terne.
(18) È prevista l’esenzione per i canoni ricevuti per l’uso o il diritto d’uso di diritti d’autore su opere letterarie, artistiche o scienti-fiche, ad eccezione dei canoni relativi a “software“, a pellicole cinematografiche ed altre registrazioni di suoni o di immagini. Icanoni erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevoli previ-ste da disposizioni interne.
(19) I canoni sono esenti da ritenuta se il percettore è il beneficiario effettivo.
(20) È prevista l’esenzione per i canoni su diritti d’autore relativi a produzione o riproduzione di lavori letterari, drammatici, mu-sicali o artistici, comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive. Icanoni erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevoli previ-ste da disposizioni interne.
n. 8/2011
Convenzioni
doppie imposizioni

Provvedimento
«erogante»
«percipiente»
Entrata in vigore
Trattato Italia/
ratifica
(ritenuta %)
(ritenuta %)
Indonesia
Jugoslavia(26)
Kazakistan
Lettonia
(21) È prevista l’esenzione per i canoni su diritti d’autore relativi a produzione o riproduzione di lavori letterari, drammatici, mu-sicali o artistici, comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive. Icanoni erogati sono soggetti ad imposta secondo le norme transitorie previste dalla Direttiva 2003/49/CE (ritenuta del 10% finoal 31.12.2007 e del 5% fino al 31.12.2011).
(22) Sono compresi anche i “corrispettivi per servizi tecnici”; con questa espressione si intende il pagamento di qualsiasi impor-to effettuato a chiunque, ad eccezione dei pagamenti effettuati a dipendenti della persona che li corrisponde, quale corrispettivodi servizi di natura organizzativa, tecnica o di consulenza, inclusa la prestazione di servizi di natura tecnica o di altro personale.
(23) È prevista la ritenuta del 10% sui canoni corrisposti per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commercialio scientifiche, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. (24) I canoni erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevolipreviste da disposizioni interne.
(25) È prevista l’esenzione per i canoni provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati all’effettivo beneficiario. Tuttavia detticanoni possono scontare una ritenuta nel Paese di origine secondo la legislazione del posto, ma che non può eccedere il 5% sel’effettivo beneficiario è residente nell’altro Paese contraente. Nel caso che il beneficiario eserciti nello Stato di origine dei cano-ni un’attività industriale o commerciale a mezzo di stabile organizzazione ivi situata oppure una libera professione con base fis-sa, ed il credito generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse, i canoni sono imponibili nello Stato di origine se-condo la propria legislazione.
(26) La Convenzione stipulata dalla Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia si applica alla Repubblica Federale di Jugosla-via (Serbia-Montenegro), alla Slovenia e alla Croazia.
(27) In Kuwait la legislazione interna non prevede l’applicazione di ritenute.
(28) È prevista la ritenuta del 5% sui canoni all’uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche; il 10% per l’ammonta-re lordo dei canoni in tutti gli altri casi.
n. 8/2011
Convenzioni
doppie imposizioni
Provvedimento
«erogante»
«percipiente»
Entrata in vigore
Trattato Italia/
ratifica
(ritenuta %)
(ritenuta %)
Lituania
Lussemburgo
Macedonia
Malaysia
Mauritius
Mozambico
(29) È prevista la ritenuta del 5% sui canoni corrisposti per l’uso di attrezzature industriali, commerciali e scientifiche. I canonisono soggetti a ritenuta secondo la disciplina transitoria prevista dalla Direttiva 2003/49/CE e dalla Direttiva di modifica2004/76/CE (ritenuta del 10% fino al 31.12.2009).
(30) I canoni erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevolipreviste da disposizioni interne.
(31) È prevista l’esenzione in relazione ai canoni autorizzati di natura industriale.
(32) È prevista l’esenzione in relazione ai canoni corrisposti per l’uso o la concessione in uso di diritti d’autore su opere lettera-rie, artistiche o scientifiche, pellicole cinematografiche o registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche. I canoni eroga-ti sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevoli previste da dispo-sizioni interne.
(33) Per disposizione interna, a Malta i dividendi, gli interessi e i canoni non sono soggetti a ritenuta.
(34) È prevista la ritenuta del 5% se i canoni sono corrisposti per l’uso o la concessione in uso di diritti d’autore su opere lettera-rie, artistiche o scientifiche, escluse le pellicole cinematografiche o televisive.
(35) In Mauritius la legislazione interna non prevede ritenute. Per disposizioni interna, i dividendi sono esenti da ritenuta. Sonoaltresì esenti i canoni e gli interessi pagati dalle Offshore Companies.
(36) È prevista l’esenzione in relazione ai canoni a titolo di diritto d’autore e alle altre remunerazioni analoghe relative alla pro-duzione o riproduzione di un’opera letteraria, drammatica, musicale o artistica (fatta eccezione per i canoni relativi a pellicole,pellicole cinematografiche, videocassette, nastri magnetici o altri mezzi di registrazione per trasmissioni radiofoniche o televisi-ve) provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell’altro Stato contraente assoggettato ad imposizione in ragio-ne di tali canoni.
n. 8/2011
Convenzioni
doppie imposizioni

Provvedimento
«erogante»
«percipiente»
Entrata in vigore
Trattato Italia/
ratifica
(ritenuta %)
(ritenuta %)
Norvegia
Nuova Zelanda
Paesi Bassi
Pakistan
Portogallo
Roma, 14.05.1980
Regno Unito
(37) Per disposizione interna, in Norvegia i canoni sono esenti da ritenuta.
(38) La ritenuta si applica anche ai “compensi per servizi tecnici”, definiti come compensi di qualsiasi natura, diversi dai paga-menti effettuati a favore di un proprio lavoratore dipendente, corrisposti a una persona in relazione a qualsiasi servizio di naturagestionale, tecnica o di consulenza svolto nello Stato contraente di cui è residente il soggetto che corrisponde il compenso.
(39) Per disposizione interna, nei Paesi Bassi i canoni sono esenti da ritenuta. I canoni erogati sono esenti da ritenuta alle condi-zioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.
(40) La Convenzione contiene una clausola in virtù della quale qualora il Pakistan dovesse concordare un’aliquota inferiore suinteressi e canoni corrisposti ad uno Stato membro dell’OCSE, tale aliquota dovrebbe parimenti applicarsi ai residenti italiani.
Per disposizione interna, in Italia gli interessi e i canoni sono soggetti a una ritenuta più bassa (rispettivamente 12,5/27% per gliinteressi e 22,5% per i canoni). Per disposizione interna, in Pakistan i dividendi e i canoni sono soggetti a una ritenuta più bassa(15%).
(41) I canoni sono soggetti a ritenuta secondo la disciplina transitoria prevista dalla Direttiva 2003/49/CE e dalla Direttiva di mo-difica 2004/76/CE (ritenuta del 10% fino al 31.12.2007 e del 5% fino al 31.12.2011).
(42) I canoni erogati sono soggetti ad imposta secondo le norme transitorie previste dalla Direttiva 2003/49/CE (ritenuta del 10%fino al 31.12.2007 e del 5% fino al 31.12.2011).
(43) I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto al-tro Stato. Tuttavia, tali canoni possono essere assoggettati ad un’imposta non eccedente il 5% nel caso in cui la persona che per-cepisce i canoni ne è l’effettivo beneficiario.
(44) I canoni erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevolipreviste da disposizioni interne n. 8/2011
Convenzioni
doppie imposizioni
Provvedimento
«erogante»
«percipiente»
Entrata in vigore
Trattato Italia/
ratifica
(ritenuta %)
(ritenuta %)
Singapore
Slovenia
Sri Lanka
Stati Uniti
Sud Africa
Svizzera
(45) È prevista la ritenuta del 15% sui canoni relativi a compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in usodi un diritto d’autore su opere scientifiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule oprocessi segreti, nonché per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o per informa-zioni concernenti esperienze di carattere industriale o scientifico; è prevista la ritenuta del 20% sui canoni relativi a compensi diqualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie o artistiche, comprese lepellicole cinematografiche o le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive.
(46) È prevista la ritenuta del 4% sulle remunerazioni di qualsiasi natura pagate per l’uso o la concessione in uso di diritti d’auto-re su un’opera letteraria, drammatica, musicale o artistica. I canoni erogati sono soggetti ad imposta secondo le norme transitoriepreviste dalla Direttiva 2003/49/CE (ritenuta del 10% fino al 31.12.2009).
(47) È prevista la ritenuta del 10% sui compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di diritti d’autoresu opere letterarie o artistiche, comprese le pellicole cinematografiche o le registrazioni radiofoniche o televisive.
(48) È prevista la ritenuta del 5% sui canoni relativi all’uso o la concessione in uso di software per computer, o di attrezzature in-dustriali, commerciali o scientifiche. La ritenuta è dell’8% in tutti gli altri casi. In ogni caso i canoni provenienti da uno Stato epagati ad un residente dell’altro Stato per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche oscientifiche (con alcune eccezioni esplicitamente previste) cono imponibili soltanto in detto altro Stato se tale residente è il be-neficiario effettivo dei canoni.
(49) I canoni erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevolipreviste da disposizioni interne.
(50) Per disposizione interna, in Svizzera i canoni sono esenti da ritenuta. n. 8/2011
Convenzioni
doppie imposizioni

Provvedimento
«erogante»
«percipiente»
Trattato Italia/
ratifica
Entrata in vigore
(ritenuta %)
(ritenuta %)
Tanzania
Thailandia
Trinidad & Tobago
Ungheria
Sovietica(55)
Uzbekistan
Venezuela
(51) È prevista la ritenuta del 5% sui canoni pagati per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, arti-stiche o scientifiche.
(52) È prevista l’esenzione sui canoni per diritti d’autore e altri compensi simili per la produzione e riproduzione di opere lettera-rie, musicali o artistiche.
(53) È prevista la ritenuta del 5% sui canoni relativi a diritti d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche; è prevista la rite-nuta del 16% sui canoni relativi a marchi di fabbrica o di commercio, a pellicole cinematografiche o televisive, ad attrezzatureindustriali, commerciali o scientifiche.
(54) I canoni erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevolipreviste da disposizioni interne.
(55) La Convenzione è adottata da Ucraina e Bielorussia.
(56) È prevista la ritenuta del 7% sui canoni pagati per l’uso o la concessione in uso di diritti d’autore su un’opera letteraria, arti-stica o scientifica, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive. L’ali-quota inferiore non si applica ai canoni pagati per l’uso o la concessione in uso di registrazioni di suoni o immagini, diverse daquelle utilizzate per le trasmissioni radiofoniche e televisive.
(57) È prevista la ritenuta del 7,5% sui corrispettivi per servizi tecnici.
n. 8/2011

Source: http://www.associazionetributaristi.eu/attachments/category/39/F&CI_8_2011_PV_Doppie%20imposizioni.pdf

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