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all’Info-Service «Disoccupazione» Un opuscolo per i disoccupatiPrestazioni in caso di Il presente Info-Service costituisce un complemento all'Info-Service «Disoccupazione» (n. 716.200).
Chi desidera cercare lavoro in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS può esportare, a determinate condizioni, il suo diritto svizzero all’AD per una durata massima di tre mesi (esportazione delle prestazioni). Il presente Info-Service fornisce una panoramica delle condizioni e della prassi d’esportazione delle prestazioni.
L’Info-Service tiene conto dei Regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009, che saranno vigenti in Svizzera a partire dal 1° aprile 2012.
Questo Info-Service fornisce soltanto informazioni generali. Fa sempre stato il testo di legge.
Informazioni dettagliate sono disponibili presso gli organi d’esecuzione: • ufficio regionale di collocamento (URC); Tutti gli Info-Service e gli opuscoli della SECO concernenti l’assicurazione contro la disoccupazione sono disponibili sul sito www.area-lavoro.ch.
Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (regolamento di applicazione) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (regolamento di base) Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.0) Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.02) Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni L’ESSENZIALE IN BREVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
10 DOMANDE SULL’ESPORTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
REGOLE IMPORTANTI DA OSSERVARE
L’esportazione delle prestazioni permette di effettuare la ricerca d’im-piego in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS e contemporaneamen-te di percepire le indennità di disoccupazione svizzere (ID). I cittadini svizzeri possono esportare le loro ID negli Stati che al 1° aprile 2012 sono membri dell’UE o dell’AELS. I cittadini dell’UE possono esportare le loro ID negli Stati che al 1° aprile 2012 sono membri dell’UE e i cittadini degli Stati che al 1° aprile 2012 sono membri dell’AELS posso esportare le loro ID negli Stati membri dell’AELS.
Gli apolidi e i rifugiati possono esportare le loro ID a condizione di essere in possesso di un permesso di soggiorno dello Stato in questio-ne e di essere autorizzati a cercavi lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli URC.
Per informazioni relative alla vita e al lavoro negli Stati membri dell’UE e dell’AELS è possibile rivolgersi a un consulente EURES. L’EURES è una rete di cooperazione tra gli uffici pubblici del lavoro dell’Unione euro-pea e degli Stati dell’AELS.
Stati membri dell’UE (stato 1° aprile 2012):
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro (senza la parte di Cipro non controllata dal governo della Repubblica di Cipro), Danimarca (senza Isole Far Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia (con Isole Åland), Francia (con Guadeloupe, Martinica, Guaiana e La Réunion, senza Nuova Caledonia e territori dipendenti, Polinesia francese, territori francesi nell’emisfero Sud e dell’Antartide, Isole Wallis e Futuna, Mayotte e Saint-Pierre-et-Miquelon), Germania, Gran Bretagna (con Gibilterra, senza Isole Normanne e Isola di Man, Akrotiri e Dhekelia (Cipro), Anguilla, Isole Cayman, Isole Falkland, Isola della Georgia del Sud, Isole Sandwich meridionali, Montserrat, Pitcairn, Sant’Elena e territori dipendenti, territori britannici dell’Antartide, Turks e Caicos, Isole Vergini britan-niche e Bermuda), Grecia (con Monte Athos), Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (senza Antille olandesi), Polonia, Portogallo (con Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (con Baleari, Isole Canarie, Ceuta e Melilla), Svezia, Ungheria.
Stati membri dell’AELS (stato 1° aprile 2012):
Islanda, Norvegia, Principato del Liechtenstein e Svizzera.
Chi può beneficiare dell’esportazione delle prestazioni ?
I cittadini svizzeri o del ’UE che desiderano cercare lavoro nel ’UE possono esportare le loro ID per un massimo di tre mesi (periodo di esportazione), ciò vale anche per i cittadini svizzeri o di uno Stato membro del ’AELS che desiderano cercare lavoro in uno Stato membro dell’AELS.
Affinché il diritto all’esportazione delle prestazioni possa essere verificato, rivolgersi al proprio URC. Quando si ha diritto all’esportazione delle prestazioni ?
Ha diritto all'esportazione delle prestazioni chi: • si annuncia disoccupato in Svizzera, • soddisfa il periodo di contribuzione, • richiede l’esportazione delle prestazioni all’URC e • soddisfa il periodo di attesa di quattro settimane.
Per quanto tempo si possono esportare le ID ?
Il diritto di esportare le prestazioni dura al massimo tre mesi (periodo di esportazione). In nessun caso il periodo di esportazione dura oltre la fine del termine quadro per la riscossione della prestazione. A quanto ammontano le ID e chi le versa ?
Durante l’esportazione delle prestazioni l’ammontare delle ID rimane invariato. La cassa di disoccupazione versa le ID come di consueto.
Come si richiedere l’esportazione delle prestazioni ?
L’esportazione delle prestazioni deve essere richiesta presso l’URC com-pilando il modulo «Domanda di prestazioni in caso di ricerca di lavoro all'estero». È consigliabile inoltrare la richiesta tempestivamente poiché l’elaborazione da parte dell’URC può richiedere qualche tempo.
Se l’assicurato soddisfa tutte le condizioni l’URC rilascia il documento «Conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione» (PD U2).
Se si intende rimanere all’estero anche senza aver trovato un lavoro consigliamo di richiedere alla cassa di disoccupazione, prima della partenza, il documento «Periodi da prendere in considerazione per la concessione delle prestazioni di disoccupazione» (PD U1). Cosa comporta il periodo di attesa di quattro settimane ?
Prima di poter far valere l’esportazione delle prestazioni l’assicurato deve rimanere a disposizione dell’URC per almeno quattro settimane ed essere disposto ad accettare gli impieghi che gli vengono proposti. L’URC può abbreviare le quattro settimane di periodo di attesa se non è possibile effettuare un collocamento entro un tempo ragionevole o se l’assicurato intende trasferirsi all’estero con il coniuge o il partner registrato, o raggiungerlo all’estero.
Di cosa bisogna tener conto in occasione dell’annuncio
all’estero ?

L’assicurato deve annunciarsi presso l’ufficio del lavoro competente dello Stato in cui effettua la ricerca di lavoro. Al momento della regi-strazione deve presentare il modulo PD U2. Questo documento attesta il diritto all’esportazione delle prestazioni.
Nel modulo PD U2 sono inoltre fissate le date dell’inizio e della fine del periodo di esportazione e la data limite entro la quale l’assicurato deve annunciarsi presso l’ufficio estero del lavoro. Per ricevere le prestazioni sin dall’inizio del periodo di esportazione l’assicurato deve annunciarsi presso l’ufficio estero del lavoro entro i primi sette giorni del periodo di esportazione. Se tale giorno fosse un giorno festivo, un sabato o una domenica, vale il primo giorno lavora-tivo seguente.
Esempio:Nel modulo PD U2 si certifica che il periodo di esportazione va dal 2 luglio al 1° ottobre. La signora X lascia la Svizzera il 4 luglio. Domanda: qual è la data limite entro cui la signora X deve annunciarsi presso l’ufficio estero del lavoro per poter percepire le prestazioni a partire dal 2 luglio ? Risposta: la signora X deve annunciarsi presso l’ufficio estero del lavoro entro i primi sette giorni del periodo di esportazione quindi, al più tardi, entro l’8 luglio. Se la signora X si annuncia dopo la data limite dell’8 luglio, percepirà le prestazioni a partire dal giorno della sua registrazione.
Tuttavia, se l’8 luglio è un sabato, una domenica o un giorno festivo la data limite viene posposta al primo giorno lavorativo seguente.
In ogni caso il periodo di esportazione rimane invariato e la signora X potrà percepire le prestazioni al massimo fino al 1° ottobre.
Quali obblighi ha l’assicurato durante il periodo
di esportazione delle prestazioni ?

Durante il periodo di esportazione delle prestazioni il diritto alle ID rimane soggetto al diritto svizzero. Anche durante l’esportazione di prestazioni, alla fine del mese l’assicurato deve inviare il modulo «Indicazioni della persona assicurata» alla cassa di disoccupazione. Compilando questo modulo l’assicurato soddisfa il suo obbligo di infor-mare e fa valere il suo diritto all’ID. Per percepire l’ID il modulo deve essere compilato in modo completo e veritiero, deve essere firmato e deve pervenire alla cassa di disoccupazione entro il termine stabilito. Il diritto all'indennità decade se non è fatto valere entro tre mesi.
L’URC rimette all‘assicurato i moduli «Indicazioni della persona assicu-rata» necessari durante il periodo dell’esportazione delle prestazioni. La violazione dell’obbligo di informare la cassa di disoccupazione è passibile di sanzione, nonché di una denuncia penale.
Le prescrizioni di controllo devono essere soddisfatte nello Stato in cui si svolge la ricerca d’impiego. L’ufficio estero del lavoro informerà l’assicurato in merito ai dettagli delle prescrizioni di controllo (p. es. riguardo alla prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro).
Qualora durante la ricerca d’impiego all’estero si verificassero circo-stanze particolari che potrebbero ripercuotersi sul diritto alle ID (p. es. rifiuto di un’offerta di lavoro, violazione delle prescrizioni di controllo, insorgere di un’incapacità lavorativa), l’ufficio estero del lavoro ne informa l’URC. In seguito l’URC o la cassa di disoccupazione esamina le conseguenze giuridiche (riduzione o revoca delle prestazioni, san-zione). Dopo il ritorno in Svizzera, a partire da quando si percepi-
scono di nuovo le prestazioni?
Tra l’ultimo giorno di disponibilità nei confronti dell’ufficio estero del lavoro e il giorno del rinnovo della registrazione presso l’URC non sus-siste alcun diritto alle ID. Al suo ritorno l’assicurato deve annunciarsi nuovamente e al più presto all’URC. Le ID possono essere versate al più presto a partire dal giorno del rinnovo della registrazione presso l’URC.
Nel caso di un ritorno anticipato in Svizzera si perde il
diritto alle ID rimanenti ?
Se l’assicurato intende rientrare in Svizzera prima dell’esaurimento del periodo d’esportazione deve comunicarlo all'ufficio estero del lavoro.
10 Sino alla fine del periodo di esportazione l’assicurato può cercare un
impiego nel medesimo Stato (frazionamento del periodo di esporta-zione). Richiedere all’URC il frazionamento del periodo di esportazione mediante il modulo «Domanda di prestazioni in caso di ricerca d’impie-go all’estero». Non deve essere osservato un nuovo periodo di attesa.
Scambio di informazioni con l’URC e la cassa
di disoccupazione

Durante l’esportazione delle prestazioni l’assicurato rimane in contatto con gli organi esecutivi (p. es. invio mensile del modulo «Indicazioni della persona assicurata»). Va ricordato che gli invii postali internazio- nali possono essere meno sicuri e richiedere più tempo. Se, per tale motivo, desidera comunicare via e-mail, deve disporre di un indirizzo elettronico (a pagamento) su di una piattaforma riconosciuta per la trasmissione sicura1. Qual è la copertura assicurativa per la malattia e l’infortunio ?
Durante l’esportazione delle prestazioni l’assicurato continua a essere assicurato presso la sua cassa malati svizzera per la malattia e presso la SUVA per gli infortuni non professionali. Per poter beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione malattie all'estero l’assicurato deve disporre della carta europea di assicurazione malattie, che può ottenere presso la sua cassa malati.
Giorni esenti dall’obbligo di controllo (vacanze)
Durante l’esportazione delle prestazioni l’ufficio estero del lavoro può concedere all’assicurato dei giorni esenti dall’obbligo di controllo. In tale caso la cassa di disoccupazione svizzera continuerà a versare le prestazioni, indipendentemente da un diritto a giorni esenti dall'obbligo di controllo ai sensi del diritto svizzero.
Immediatamente prima e dopo l’esportazione del e prestazioni l’assicu-rato non può beneficiare di alcun giorno esente dall’obbligo di control o ai sensi del diritto svizzero.
Ricerca di lavoro nel Principato del Liechtenstein
Se in quanto cittadino di uno Stato membro dell’AELS l’assicurato cerca un impiego nel Principato del Liechtenstein non è tenuto a inoltrare alcuna richiesta di esportazione delle prestazioni. Durante la ricerca di lavoro nel Principato del Liechtenstein deve continuare a soddisfare le prescrizioni di controllo presso l’URC.
Quale cittadino di uno Stato membro del ’UE l’assicurato può far valere l’esportazione delle prestazioni dalla Svizzera soltanto negli Stati membri dell’UE. Durante la disoccupazione in Svizzera, può comunque cercare anche lavoro nel Principato del Liechtenstein.
1 Sul sito della Cancelleria federale troverete ulteriori informazioni al riguardo: www.bk.admin.ch p Temi p Governo elettronico p Scambio di atti giuridici per via elettronica con autorità p Piattaforme di trasmissione riconosciute Info-Service, opuscoli e altri link
– Tutti gli Info-Service e gli opuscoli riguardanti l’assicurazione contro la disoccupazione possono essere scaricati da www.area-lavoro.ch p Downloads e moduli p Opuscoli p Per i disoccupati.
– www.bsv.admin.ch/soziale_sicherheit/index.html?lang=it Info-Service
Pubblicato dalla
Segreteria di Stato dell'economia SECO
Direzione del lavoro, Mercato del lavoro / Assicurazione contro la disoccupazione716.204 i 04.2012

Source: http://www.area-lavoro.ch/dateien/Broschuere/2013_SECO_716-204_I.pdf

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